Il 28 maggio scorso, è entrato in vigore il “Decreto Autovelox”, un provvedimento importante che andrà ad accompagnare la futura revisione del codice della strada in attesa dell’approvazione del Senato, ma che soprattutto porrà fine alla giungla di regolamentazioni che ha portato l’Italia a diventare il Paese con più autovelox in Europa.
Il testo individua le modalità di collocazione e uso dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni sui limiti di velocità introducendo sulla carta regole più chiare.
Vediamo insieme le novità.
Il primo cambiamento riguarda le modalità di collocazione delle postazioni di controllo.
Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto.Il primo cambiamento riguarda le modalità di collocazione delle postazioni di controllo.
Inoltre, la scelta dei luoghi prevede nuovi vincoli:
- la possibilità di poterli installare solo nelle aree ad alto tasso di incidenti, in cui è documentata l’impossibilità di contestazione immediata.
- l’impossibilità di installare i velox sulle strade urbane in cui il limite di velocità è inferiore a 50 chilometri orari.
Le condizioni differiscono anche in base alla tipologia di strada percorsa:
- Postazioni su autostrade e strade extraurbane
Su autostrade e strade extraurbane principali, secondarie e locali, si troveranno i dispositivi solo se il limite di velocità non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice della Strada per quel tipo di strada.
La distanza tra due diversi dispositivi deve essere almeno 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle altre strade.
- Postazioni su strade urbane
Nonostante l’invito a preferire i dossi rallentatori agli autovelox dove possibile, su questa tipologia di strade i dispositivi possono essere usati solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e sulle urbane locali, pari a 30 km/h sulle urbane ciclabili e non inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali. Tranne situazioni particolari, i dispositivi non si possono mai usare sulle strade in cui il limite di velocità sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto.
Invece la distanza minima tra due diversi dispositivi autovelox deve essere di almeno 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
Sulle strade urbane il controllo della velocità media è consentito solo su quelle di scorrimento, su tratti di almeno 500 metri. Tra due tratti sotto controllo deve esservi almeno 1 km di distanza.
Per ciò che riguarda le verifiche di funzionalità e taratura dei dispositivi, rimane in vigore ciò che già disposto in passato, così come le modalità di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati.
Tali normative si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi sia di nuova installazione che già esistenti, che andranno adeguati entro 12 mesi. Decorso tale termine, vanno spenti in attesa dell’adeguamento.
Attenzione! Il decreto non regolamenta postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento presidiate ove è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni.
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