I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria riconosciuti al lavoratore in accordo con il datore di lavoro. Tra i vari compensi, le imprese possono riconoscere l’utilizzo dell’auto aziendale a titolo di fringe benefit. In questo caso la vettura è usata dal dipendente sia per esigenze aziendali che per quelle private. L’erogazione contributiva si aggiunge, quindi, alla retribuzione in denaro, e per questo motivo viene tassata.
- LA TASSAZIONE
Le imposte si basano su valori indicati dalle tabelle ACI, con riferimento al singolo modello di veicolo e per una percorrenza forfettaria di 15 mila km, che vengono rinnovate ogni anno.
Negli ultimi anni, tramite il Decreto Sostegni Bis, lo stato ha deciso di dare un risvolto sostenibile alla contribuzione fiscale di questi benefit, calcolando l’importo dovuto in base alle emissioni prodotte dal veicolo.
Nello specifico, meno si inquina e meno tassazione il dipendente troverà in busta paga, invogliando, così, il datore di lavoro ad acquisire un veicolo il più possibile “green” e di nuova immatricolazione.
Queste le percentuali su cui è calcolata il valore del fringe benefit in busta paga:
% | Emissioni di CO2 dei veicoli |
25 % | fino a 60g/km |
30 % | superiori a 60g/km ma non a 160g/km |
50 % | superiori a 160g/km ma non a 190g/km |
60 % | superiore a 190g/km |
Esempio:
- Auto: Fiat 500 1.3 diesel 95 CV
- Emissioni: 128 g/km di CO2 (ciclo WLTP)
- Calcolo: Si moltiplica la cifra unitaria chilometrica corrispondente (0,3813) x la percorrenza media di 15.000 km – 0,3813x 15.000= 5,719,5
Da qui si va ad estrapolare dall’importo risultato di 5.719,5 la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km – che è pari a 1.715,85.
Si divide poi questa cifra per 12 e quindi 1.715,85. :12=€ 142,98 che è il valore mensile di fringe benefit per questa vettura.
Per i datori di lavoro gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano della deducibilità delle spese (acquisto e gestione veicolo) del 70%. La detraibilità dell’IVA varia a seconda che le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti siano concesse a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.
Qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva.
Se il veicolo viene concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA, che verrà addebitata al dipendente. In queste circostanze, inoltre, il titolare può decidere di addebitare un importo ulteriore a titolo di concorso spese per uso privato dell’automezzo all’impiegato e, quindi, maggiore rispetto a quello stabilito dalle tabelle ACI. Nel dettaglio, il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore, il quale tratterrà l’importo in busta paga o incasserà direttamente l’importo, dietro presentazione di regolare fattura, con tassazione in capo all’azienda.
In tutti i casi, comunque, l’importo complessivamente deducibile dall’impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, “non può eccedere quello delle spese sostenute per l’autoveicolo dato in uso promiscuo”.
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